Decreto n. 9/2003 (III 21) del BM (Ministero dell’interno)

sulla modifica del decreto n. 33/2002 (XII 23) del BM relativa alla determinazione dei termini e dei giorni di scadenza del referendum nazionale indetto per il giorno del 12 aprile 2003


In base alla delega indicata nella Legge 100 del 1997 sulla procedura elettorale (di seguito: Ve), Art 153 (1) b) ordino quanto segue:

Art. 1 (1) Il punto (2) dell’Art. 3 del decreto n. 33/2002 (XII 23) del BM (di seguito: R) relativa alla determinazione dei termini e dei giorni di scadenza del referendum nazionale indetto per il giorno del 12 aprile 2003 viene sostituito con la seguente disposizione:
„(2) E’ vietato condurre una campagna dall’11 aprile 2003, ore 0.00 fino al 12 aprile 2003, ore 21.00 [Ve Art 40. § (2)].
(2) Il punto (3) dell’Art 3 del R viene sostituito con la seguente disposizione:
„(3) I risultati delle ricerche dell’opinione pubblica sul referendum non possono essere pubblicati dal 4 aprile fino al 12 aprile 2003, ore 21.00 [Ve Art 8 (1)].”

Art 2 La presente norma entra in vigore il giorno della pubblicazione.