Legge n 3 del 1998
sul referendum nazionale e sull’iniziativa popolare


E’ un principio costituzionale che il detentore del potere è il popolo. Questi esercita il potere, entro i limiti previsiti dalla Costituzione, principalmente tramite i propri delegati eletti. Fa parte dell’esercizio democratico del potere che il popolo possa partecipare direttamente, tramite votazione, nella decisioni delle questioni più importanti che interessano il futuro del Paese e nell’influenzare o modificare le decisioni parlamentari.
Considerati tali principi il Parlamento costituisce la seguente legge:

Disposizioni generali

Art 1 Nella Repubblica Ungherese possono partecipare al referendum nazionale (di seguito: referendum) e all’iniziativa popolare nazionale (di seguito: iniziativa popolare) tutte le persone che abbiano il diritto al voto alle elezioni dei deputati parlamentari (di seguito: elettori).
Art 2 Il modulo dei fogli di raccolta firme, prima dell’inizio della raccolta delle firme deve essere presentato alla Commissione Elettorale Nazionale per l’autentica.
Art 3 (1) Per sostenere un’iniziativa civile per la convocazione di un referendum o di una iniziativa popolare è possibile raccogliere le firme su fogli di raccolta firme uguali al campione autenticato.
(2) Il giorno stesso e i 41 giorni precedenti e successivi alle elezioni dei deputati parlamentari e dei deputati comunali e sindaci non si può raccogliere firme.
Art 4 (1) La Commissione Elettorale Nazionale provvede al controllo delle firme dell’iniziativa civile per la convocazione del referendum e dell’iniziativa popolare.
(2) Per la presentazione dell’iniziativa, in caso di ommissione del termine indicato nella Costituzione, Art. 28/E, la Commissione Elettorale Nazionale non controlla le firme.
(3) Il Presidente della Commissione Elettorale Nazionale informa senza indugio il Presidente del Parlamento sull’omissine del termine citato al punto (2) e sul risultato della verifica delle firme.
Art 5 Qualora l’iniziativa civile per la convocazione del referendum o l’iniziativa popolare fosse presentata con ritardo, oppure, come risultato del controllo delle firme la Commissione Elettorale Nazionale si dovesse determinare che il numero delle firme valide non raggiunge il numero prestabilito dalla Costituzione, il Presidente del Parlamento, il giorno di seduta successivo al ricevimento della comunicazione redatta in conformità all’Art 4 (3), comunica che l’iniziativa non era conforme ai requisiti indicati dalle disposizioni giuridiche.
Art 6 Il Presidente del Parlamento comunica che l’iniziativa è conforme alle condizioni indicate nella legge il giorno di seduta successivo al ricevimento della comunicazione redatta in conformità all’Art 4 (3) e all’Art 9 (2).
Art 7 (1) Il Parlamento è tenuto ad immetterlo all’ordine del giorno ed a discutere l’iniziativa.
(2) Al computo dei termini indicati nell’Art 14 (1) e nell’Art 20 non vengono inclusi l’intervallo tra le sessioni ed il periodo di rinvio.

Referendum

Art 8 (1) La decisione presa per mezzo di referendum decisonale è obbligatoria per il Parlamento.
(2) Il referendum per espressione di opinione garantisce la collaborazione dei cittadini nella presa di decisioni da parte del Parlamento ma non obbliga il Parlamento a prendere una decisione in accordo ad un determinato argomento.
(3) Il referendum obbligatorio può essere solo decisivo, mentre il referendum ordinato in base ad una considerazione (di seguito: facoltativo), in funzione alla decisione del Parlamento – con la limitazione indicata al punto (4) – può essere decisivo o d’espressione di opinione.
(4) Il referendum sulla conferma della legge già approvata dal Parlamento ma non ancora firmata dal Presidente della Repubblica è decisivo.
Art 9 (1) L’iniziativa sulla convocazione del referendum facoltativo può essere presentata dal Presidente della Repubblica, dal Governo o da un terzo dei Deputati del Parlamento al Presidente della Commissione Elettorale Nazionale.
(2) La Commissione Elettorale Nazionale esamina se sono stati soddisfatti i requisiti indicati nella Costituzione e di cui all’Art 10 punti a)-c) ed in base a tale esame decide sulla convalida del quesito in concreto. Il Presidente del Seggio Elettorale Nazionale informa senza indugio il Presidente del Parlamento sul risultato della convalida.
(3) Se la Commissione Elettorale Nazionale non ha covalidato il quesito, il Presidente del Parlamento, nel giorno di seduta successivo al ricevimento della comunicazione indicata al punto (2), comunica che l’iniziativa non è avvenuta in conformità ai requisiti delle disposizioni giuridiche.
Art 10 La Commissione Elettorale Nazionale nega l’autentica del foglio di raccolta firme se
a) il quesito non rientra nella competenza del Parlamento,
b) in ordine al quesito non si può tenere un referendum nazionale,
c) la stesura del quesito non è conforme ai requisiti indicati nella legge,
d) il foglio di raccolta firme non è conforme ai requisiti indicati nella legge sulla procedura elettorale.
Art 11 L’iniziativa civile sulla convocazione del referendum – ad esclusione della sospensione della raccolta delle firme in base alla Legge n 100 del 1997 (di seguito: Ve), Art. 118/A – può essere presentata al Presidente del Seggio Elettorale Nazionale una volta entro i quattro mesi successivi all’autentica del foglio di raccolta firme. Non sono valide le firme presentate per completamento, aggiuntive all’iniziativa.
Art 12 Se la Commissione Elettorale Nazionale ha autenticato il foglio di raccolta firme il quesito non può essere ripresentato per un nuovo campione di foglio di raccolta firme (Art 2) o una nuova iniziativa per convocare il referendum (Art 9) per un quesito di contenuto uguale
a) fino allo svolgimento del referendum o
b) fino al respingimento dell’iniziativa, oppure
c) fino all’omissione del termine possibile per la presentazione del foglio di raccolta firme.
Art 13 (1) Il quesito concreto posto in referendum deve essere formulato in modo tale che si possa darne una risposta chiara.
(2) Il quesito concreto deve essere posto nel referendum nella forma stesa nell’iniziativa.
Art 14 (1) Dopo la comunicazione indicata all’Art 6 deve essere presa la decisione sulla convocazione del referendum
a) in caso di referendum obbligatorio entro 15 giorni,
b) in caso di referendum facoltativo entro 30 giorni.

(2) La delibera del Parlamento sulla convocazione del referendum indica se il referendum medesimo sia decisivo o di espressione dell’opinione ed include il quesito concreto posto nel referendum ed altresi dispone per il budget dello stesso.
(3) Il Presidente del Parlamento entro tre giorni dalla ordinazione di convocazione del referendum ne informa il Presidente della Repubblica.
Art 15 La data del referendum viene determinata dal Presidente della Repubblica entro 15 giorni dal termine omesso del rimedio giuridico oppure della decisione sul rimedio giuridico.
Art 16 (1) Il referendum deve essere convocato ad una data entro i 90 giorni successivi alla comunicazione della delibera del Parlamento sull’ordinazione dello stesso, o alla decisione in caso di rimedio giuridico.
(2) Il referendum deve essere convocato in modo che il giorno della votazione non sia festa nazionale, un giorno festivo o un giorno precedente o successivo a questi.
(3) Il giorno stesso e i 41 giorni precedenti e successivi alle elezioni dei deputati parlamentari e dei deputati comunali e sindaci non si può tenere un referendum.
(4) Se il referendum per la disposizione del punto (3) non può essere convocato in conformità al punto (1), lo stesso va convocato ad una data entro i 131 giorni successivi alle elezioni.

Iniziativa popolare

Art 17 L’iniziativa popolare deve indicare precisamente ed in modo chiaro la questione proposta per la discussione.
Art 18 La Commissione Elettorale Nazionale nega l’autentica del foglio di raccolta firme se
a) la questione non rientra nella competenza del Parlamento,
c) la stesura del quesito non è conforme ai requisiti indicati nella legge,
d) il foglio di raccolta firme non è conforme ai requisiti indicati nella legge sulla procedura referendaria.
Art 19 L’iniziativa popolare – ad esclusione della sospensione della raccolta delle firme ai sensi della Ve Art. 118/A – può essere presentata al Presidente della Commissione Elettorale Nazionale una volta entro i due mesi successivi all’autentica del foglio di raccolta firme. Non sono valide le firme presentate per completamento, aggiuntive all’iniziativa.
Art 20 Bisogna decidere sull’iniziativa popolare entro i tre mesi successivi la comunicazione, ai sensi della disposizione dell’Art 6.

Disposizioni finali

Art 21 (1) La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.
(2) Con l’entrata in vigore della presente legge perdono validità
a) la Legge n 17 del 1989 sul referendum e sull’iniziativa popolare e successive modifiche e aggiunte redatte nella Legge n 39 del 1989 e nella Legge n 46 del 1990,
b) L’Art 115 punto (3) della Legge n 65 del 1990 sui comuni locali.
Art 22 (1) Abrogato.
(2) Abrogato.
(3) Abrogato.
Art 23 (1) Per i referendum ordinati prima dell’entrata in vigore della presente Legge devono essere applicate le disposizioni valide alla data dell’ordinazione.
(2) Per le iniziative civili per la convocazione di referendum e per le iniziative popolari in corso all’entrata in vigore della presente Legge non devono essere applicate le disposizioni degli Art 2-3 e dell’Art 11 della presente legge che determinano i relativi termini. 
(3) La Commissione Elettorale Nazionale nei casi indicati al punto (2), prima della verifica delle firme, esamina se siano stati rispettati i requisiti indicati all’Art 10 punti a)-d).
(4) Nel caso indicato al punto (2) l’iniziativa sulla convocazione del referendum nazionale può essere presentata entro i quattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge, mentre l’iniziativa popolare nazionale può essere presentata entro due mesi.