Legge n. 100 del 1997
sul procedimento elettorale
(pubblicazione d’estratto)

La Costituzione della Repubblica dell'Ungheria stipula che il suffragio è universale ed eguale, il voto è libero e segreto. Affinché si possa esercitare il diritto di voto e prendere iniziative elettorali, referendari e popolari in modo democratico e debitamente tutelato, il Parlamento approva la seguente legge:

 

PRIMA PARTE
DISPOSIZIONI GENERALI


CAPITOLO 1
REGOLE FONDAMENTALI

L'obiettivo della legge

Art. 1 L'obiettivo di questa legge è assicurare ai cittadini, ai candidati, alle organizzazioni elettive ed agli organi elettorali la facoltà di poter esercitare i loro diritti, in relazione delle elezioni, in base di regole procedurali univoche, trasparenti e semplici ed in un quadro di legalità.

Il quadro applicativo della legge

Art. 2 Questa legge deve essere applicata nei seguenti casi:
a) elezione dei deputati al Parlamento,
b) elezione dei consiglieri comunali e dei sindaci, inoltre elezione dei membri alle autonomie locali delle minoranze etniche,
c) referendum nazionale e locale,
d) iniziativa popolare nazionale e locale, e
e) procedimenti elettorali nei quali l’applicazione di questa legge è prevista da norme giuridiche [congiuntamente i punti a)-e): elezioni].

I principi del procedimento elettorale

Art. 3 In corso dell’applicazione delle regole del procedimento elettorale i partecipanti alle elezioni devono far valere i seguenti principi:
a) tutela della correttezza delle elezioni e l'impedimento dei frodi elettorali,
b) partecipazione volontaria alla presentazione delle candidature, alla campagna elettorale ed allo scrutinio,
c) pari opportunità per candidati ed organizzazioni che presentano le candidature,
d) esercizio dei diritti in buona fede ed in modo opportuno,
e) possibilità di ricorrere ai mezzi legali e valutazione imparziale del ricorso,
f) la dichiarazione del risultato dello scrutinio in modo rapido ed autentico.

Regole generali

Art. 4 (1) Le elezioni devono essere indette non oltre il 72° giorno antecedente a quello della votazione.
(2) Qualora la commissione elettorale o il tribunale fa ripetere la votazione, la commissione elettorale indice la votazione ripetuta al settimo giorno successivo al giorno della votazione da ripetere.
(3) I termini finali determinati in questa legge sono interdittori, scadono – in assenza di altre disposizioni della legge - alle ore 16 dell'ultimo giorno del termine finale.
(4) I termini finali definiti in giorni devono essere calcolati secondo i giorni solari del calendario. 
Art. 5 Le spese relative all'esecuzione dei compiti statali in relazione dei preparativi e dello svolgimento delle elezioni devono essere coperte dal Bilancio dello Stato nella misura definita dal Parlamento. La Corte dei Conti informa il Parlamento sull'utilizzo di questi mezzi di denaro. 

CAPITOLO 2
PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 6 (1) Il funzionamento e l'attività delle commissioni elettorali, nonché i dati stanti a disposizione delle commissioni elettorali – ad eccezione di quelli definiti in legge - sono pubblici. La pubblicità del procedimento elettorale non deve violare il carattere segreto della votazione ed i diritti relativi sia alla personalità che alla tutela dei dati personali.
(2) Le copie dei verbali contenenti il risultato delle elezioni devono essere messe alla disposizione delle organizzazioni presentanti candidature e dei candidati indipendenti gratuitamente. Chiunque può esigere, sotto le stesse condizioni e con pagamento, i dati elettronicamente elaborati delle elezioni.
(3) L'ufficio elettorale competente emette comunicato sulle informazioni relative alle elezioni (compresi il luogo ed il giorno della votazione, i candidati, la pubblicazione della lista degli elettori, la modalità del voto, i risultati delle elezioni).
(4) Devono essere pubblicati i nomi dei membri della commissione elettorale, il nome del capo dell'ufficio elettorale e l'indirizzo del locale ufficiale degli organi elettorali in modo conforme alla consuetudine locale, i nomi dei membri delle commissioni elettorali dei collegi uninominali e territoriali nelle gazzette ufficiali dei consigli regionali e della capitale, ed i dati della Commissione Elettorale Nazionale Centrale (OVB) nella Gazzetta Ufficiale (Magyar Közlöny). 
(5) Gli uffici elettorali hanno cura di dare informazioni generali ai cittadini sulle elezioni e sulla modalità della votazione, nonché di rispondere alle loro questioni.
(6) Il giorno delle elezioni precedentemente al termine della votazione gli uffici elettorali possono dare informazioni sul numero e proporzioni dei votanti.
Art. 7 I rappresentanti della stampa possono essere presenti presso le commissioni elettorali ma non devono disturbare la loro attività. 
Art. 8 (1) Non si deve pubblicare i risultati dei sondaggi di opinione pubblica relativi alle elezioni dall’ottavo giorno precedente le elezioni fino al termine della votazione.
(2) Al giorno della votazione sondaggi di opinione pubblica possono essere svolti sotto le seguenti condizioni:
a) il sondaggo di opinione pubblica può essere svolto solo senza nomi e basato sulla partecipazione volontaria,
b) i raccoglitori dei dati non devono entrare all'edificio dove si trova il collegio, non devono importunare, in nessun modo, i cittadini e possono interrogare solo quelli che escono dai collegi.

CAPITOLO 3
CIRCOSCRIZIONI, COLLEGI

Art. 9 (1) Le circoscrizioni devono essere costituite in modo che il numero degli abitanti sia approssimativamente uguale in ogni circoscrizione.
(2) Alla costituzione delle circoscrizioni si deve tenere in considerazione le peculiarità etniche, religiose, storiche, geografiche ed anche le altre caratteristiche locali. 
Art. 10 (1) Il numero, il numero di ordine e la ripartizione territoriale dei collegi, nonché l'indirizzo delle sezioni sono definiti dal capo dell'ufficio elettorale locale in modo che in un collegio siano circa seicento e non più di mille duecento abitanti, ed in ogni località ci sia almeno un collegio. Il capo dell'ufficio elettorale locale segue con attenzione, in modo continuo, i cambiamenti relativi alla costituzione dei collegi, e in caso di necessità prende le dovute misure. 
(2) Alle località che dispongono di due o più collegi, si deve assegnare il collegio dove voteranno i cittadini i cui domicili – ai sensi della norma giuridica relativa alla denuncia del domicilio – contengono solo la denominazione della località stessa. Qualora alla località ci siano due o più circoscrizioni, il capo dell'ufficio elettorale locale assegna un collegio appartenente alla circoscrizione scelta da lui al sorteggio. 
Art. 11 Dalla convocazione del comizio fino al giorno del voto non si deve cambiare confine o numero di ordine di località, circoscrizioni e collegi, inoltre nome di località e di vie, numero di edifici e numeri topografici. 


CAPITOLO 4
LA REGISTRAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

La lista degli elettori 

Art. 12 Successivamente alla convocazione del comizio elettorale il capo dell'ufficio elettorale locale compone per ogni collegio - in base dei dati anagrafici e del registro dei cittadini maggiorenni non aventi diritto di voto - la lista dei cittadini aventi diritto di voto, e provvede alla correzione continua della stessa in funzione dei cambiamenti. 
Art. 13 (1) Devono essere registrate sulla lista le persone aventi diritto di voto il cui domicilio, in assenza di questo il cui luogo di soggiorno (in seguito: domicilio) si trova nel collegio. 
(2) La lista degli elettori deve essere composto in modo che sia adatta all'identificazione della capitale, della regione, della località, della circoscrizione, del collegio e del cittadino. La lista degli elettori contiene per ogni cittadino
a) il nome ed il cognome (anche il nome ed il cognome da ragazza per donne),
b) il numero di identificazione personale,
c) il domicilio,
d) il numero di ordine sulla lista degli elettori,
e) per i cittadini aventi nome, cognome e domicilio identici la data di nascita, se anche questa è identica, qualche altra data naturale di identificazione personale. 

Presentazione al pubblico della lista degli elettori

Art. 14 (1) A 60 giorni precedenti il giorno della votazione la lista degli elettori deve essere esposta – per otto giorni - alla vista del pubblico, ed il tempo di questo deve essere proclamato in modo localmente abituale. I cittadini- elettori devono essere informati, con l'invio di comunicazioni, della loro introduzione alla lista degli elettori. 
(2) La comunicazione contiene il nome ed il cognome, il domicilio, il numero di identificazione personale, il numero di ordine in lista, altri dati tecnici, il luogo ed il tempo della votazione, inoltre le altre informazioni relative alla votazione.
(3) La lista degli elettori esposta alla vista del pubblico non deve contenere il numero di identificazione personale.
(4) Il capo dell'ufficio elettorale locale può affidare ad un altro ufficio elettorale oppure al gestore del sistema anagrafico territoriale o centrale l'elaborazione tecnica della lista degli elettori, delle comunicazioni e delle quietanze di candidatura. Il capo dell'ufficio elettorale locale deve aver cura di inviare le comunicazioni e le quietanze di candidatura. Non può essere affidato l'invio delle comunicazioni e delle quietanze di candidatura al capo o al membro di un’organizzazione di candidatura.
(5) La consegna delle comunicazioni e delle quietanze di candidatura è controllata dal capo dell'ufficio elettorale locale.
(6) Il cittadino-elettore che non riceve la comunicazione e la quietanza di candidatura, può richiederle all'ufficio elettorale locale.

La modifica della lista degli elettori

Art. 15 (1) Il capo dell'ufficio elettorale locale iscrive ulteriormente alla lista degli elettori il cittadino-elettore che
a) è stato omesso, in modo trasgressivo, dalla lista degli elettori,
b) ha ottenuto il diritto di voto dopo la preparazione della lista degli elettori,
c) ha riavuto il suo diritto di voto
e ne informa il cittadino-elettore con l'invio di una comunicazione.
(2) Il capo dell'ufficio elettorale locale cancella dalla lista degli elettori i deceduti e coloro che hanno perso il diritto di voto o, a causa del cambiamento di domicilio, sono stati iscritti alla lista di elettori di un altro collegio.
(3) La lista degli elettori modificata può essere visionata nell'ufficio del sindaco fino al secondo giorno antecedente la votazione.
Art. 16 (1) Se il cittadino-elettore cambia domicilio successivamente all'elaborazione della lista degli elettori, il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il nuovo domicilio lo iscrive – contemporaneamente con la sua denuncia - alla lista degli elettori e ne dà informazione con la consegna di una comunicazione.
(2) Il capo dell'ufficio elettorale locale avverte senza ritardo il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il precedente domicilio nell'interesse di cancellazione dalla lista degli elettori. Il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il precedente domicilio informa, di ufficio, il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il nuovo domicilio del fatto che il cittadino
a) era iscritto alla lista degli elettori, oppure
b) era iscritto alla lista dei cittadini maggiorenni non aventi diritto di voto insieme alla motivazione di questo, oppure
c) aveva ricevuto un certificato ai sensi dell'articolo 89 o dell'articolo 104, oppure
d) non si figurava né nella lista degli elettori, né nella lista dei cittadini maggiorenni non aventi diritto di voto.
(3) Nei casi di cui i punti (2) a) e b) il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il precedente domicilio cancella il cittadino dalla lista degli elettori o dalla lista dei cittadini maggiorenni non aventi diritto di voto.
(4) Nel caso di cui il punto (2) b) il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il nuovo domicilio cancella il cittadino-elettore dalla lista degli elettori, lo iscrive alla lista dei cittadini maggiorenni non aventi diritto di voto e ne informa il cittadino stesso.
(5) Nel caso di cui il punto (2) c) il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il nuovo domicilio cancella il cittadino-elettore dalla lista degli elettori e ne informa il cittadino stesso.
(6) Nel caso di cui il punto (2) d) il capo dell'ufficio elettorale locale competente secondo il nuovo domicilio conferma l'esistenza del diritto di voto in base al coordinamento con l'ufficio anagrafico centrale.

Registrazione dei cittadini maggiorenni non aventi diritto di voto

Art. 17 (1) Ai fini della definizione del diritto di voto, gli organi menzionati nei punti a)-c) comunicano, in modo continuo, all'ufficio anagrafico centrale i cambiamenti avvenuti nei dati di cui il punto (2) dei cittadini maggiorenni non aventi diritti di voto secondo le seguenti modalità:
a) l'ufficio tutorio competente per l'atto di curatela dà informazione sulla messa sotto interdizione limitante o escludente la capacità d'agire, nonché sulla leva dell'interdizione,
b) il Commando Nazionale delle Carceri informa, tramite l'organo registrante gli autori di delitto, sulle persone stanti sotto una condanna definitiva con interdizione dai pubblici uffici,
c) il Commando Nazionale delle Carceri informa sui cittadini incarcerati per condanna di pena o messi, con ordine definitiva, sotto cura medica coattiva nell'ambito di un processo penale.
(2) L'informazione di cui il paragrafo (1) contiene i seguenti dati del cittadino:
a) nome e cognome (anche nome e cognome da ragazza per donne),
b) numero di identificazione personale,
c) la causa, l'inizio ed il probabile termine dell'esclusione relativa all'esercizio del diritto di voto.
(3) L’ufficio centrale di registrazione di dati personali e di indirizzi d’abitazione mantiene il registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto usando i dati resi disponibili in conformità al paragrafo (1); garantisce l’aggiornamento dei dati d’identificazione personale e di indirizzi d’abitazione prendendo i dati dal registro dei dati personali e di indirizzi d’abitazione.
(4) Se il cittadino ha riottenuto il diritto al voto o è uscito dall’effetto del registro dei dati personali e di indirizzi d’abitazione, i suoi dati devono essere cancellati dal registro. I dati del cittadino cancellato dal registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto vanno mantenuti per sei mesi dalla cancellazione.
Art 18 (1) L’organo che mantiene il registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto deve tenere questo registro separatamente dagli altri registri, ad esclusione il registro dei nomi; tale registro può essere utilizzato soltanto per la determinazione del diritto al voto, non possono essere consegnati dati da questo registro per scopi diversi.
(2) L’ufficio centrale di registrazione di dati personali e di indirizzi d’abitazione può consegnare dati dal registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto alla commissione elettorale, all’ufficio elettorale e al tribunale per lo svolgimento delle elezioni e per l’autentica dei dati dei firmatari dell’iniziativa popolare, nonché al sindaco nel procedimento elettorale di assessori popolari.
(3) L’ufficio centrale di registrazione di dati personali e di indirizzi d’abitazione controlla il diritto all’elezione dei candidati in base al registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto e al registro di dati personali e di indirizzi d’abitazione, comunica senza indugio alla commissione elettorale la mancanza del diritto al voto. 
(4) L’ufficio centrale di registrazione di dati personali e di indirizzi d’abitazione controlla il diritto all’elezione dei deputati eletti in base al registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto. Art 19 Il registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto può essere collegato dal giorno d’indizine delle elezioni fino alla pubblicazione del risultato definitivo delle stesse per determinare il diritto al voto con il registro locale, territoriale e centrale dei dati personali e di indirizzi d’abitazione in riferimento agli abitanti della circoscrizione elettorale partecipe alle elezioni. Il collegamento deve essere sciolto non appena scadano i termini di ricorso giuridico connessi alle elezioni.
Art 20 Il registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto non è pubblico, possono averne visione soltanto le persone incluse nel registro, il tribunale, la commissione elettorale e i membri dell’ufficio elettorale.

CAPITOLO 5
ORGANI ELETTORALI

Le commissioni elettorali

Art 21 (1) Le commissioni elettorali sono organi indipendenti dei cittadini-elettori, subordinati esclusivamente alla legge, il cui compito principale è determinare il risultato delle elezioni, garantire la trasparenza e la legittimità delle elezioni, fare valere l’imparzialità e in caso necessario rimettere l’ordine legale delle elezioni.
(2) Commissioni elettorali:
a) commissione degli scrutatori,
b) commissione elettorale locale,
c) commissione circoscrizonale elettorale parlamentare individuale,
d) commissione elettorale territoriale,
e) Commissione elettorale centrale nazionale.
(3) La commissione elettorale durante il funzionamento è considerata un’autorità, i suoi membri sono considerati persone ufficiali.
(4) I membri della commissione elettorale il giorno successivo alle elezioni sono esonerati dallo svolgimento del lavoro prescritto per legge, per questo periodo gli spetta il salario medio che il datore di lavoro deve riconoscere a loro. Il datore di lavoro può chiedere il rimborso del salario spettante al membro dell’organo elettorale entro cinque giorni dall’ufficio elettorale funzionante presso la commissione elettorale, nel caso della commissione degli scrutatori dall’ufficio elettorale locale.

I membri delle commissioni elettorali

Art 22 (1) Ad esclusione i casi indicati all’Art 24, 25 e 27 (3)-(4), i membri incaricati delle commissioni elettorali possono essere soltanto cittadini-elettori aventi un indirizzo d’abitazione nella circoscrizione elettorale – nel caso della commissione elettorale locale nella località. 
(2) Non possono essere membri della commissione elettorale il presidente della repubblica, i responsabili dello Stato, il responsabile dell’ufficio della pubblica amministrazione, i deputati, il presidente della giunta della contea, il sindaco, il segretario del comune, il segretario responsabile, i membri dell’ufficio elettorale, i funzionari dell’organo della pubblica amministrazione funzionante sul territorio di competenza della commissione elettorale e i candidati che partecipano alle elezioni nella circoscrizione elettorale.
(3) Oltre alle persone indicate al par. (2) non possono essere membri eletti della commissione elettorale i membri dell’organo di candidatura che raccomanda un candidato nella circoscrizione elettorale e i parenti del candidato che partecipa alle elezioni nella circoscrizione elettorale.
(4) Non possono essere membri delle commissioni elettorali che in un procedimento di rimedio giuridico possono entrare in un rapporto decisivo o di supervisione tra di loro persone che hanno un rapporto di parentela tra di loro.
Art 23 (1) Tre membri della commissione degli scrutatori e membri supplementari nel numero dovuto vengono eletti dal consiglio municipale del comune della località dopo l’indizione delle elezioni generali parlamentari, ma entro al massimo il 20.o giorno prima del giorno delle elezioni; la loro persona viene proposta dal responsabile dell’ufficio elettorale locale. Alle località che dispongono di un collegio non viene eletta una commissione degli scrutatori separata [Art. 31 (2). l)].
(2) Tre membri della commissione elettorale locale – cinque membri nel caso di località che hanno un collegio - e membri supplementari nel numero dovuto vengono eletti dal consiglio municipale del comune della località dopo l’indizione delle elezioni generali dei deputati municipali e dei sindaci, ma entro al massimo il 51.o giorno prima del giorno delle elezioni; la loro persona viene proposta dal responsabile dell’ufficio elettorale locale.
(3) Tre membri della commissione elettorale parlamentare circoscrizionale uninominale e della commissione elettorale locale, nonché membri supplementari nel numero dovuto vengono eletti dalla giunta della capitale o della contea; il responsabile dell’ufficio elettorale locale presenta una proposta per queste persone.
(4) Cinque membri della Commissione elettorale centrale nazionale e membri supplementari nel numero dovuto vengono eletti dal Parlamento; il ministro degli interni presenta una proposta – presa in considerazione anche la proposta dei partiti – alle relative persone.
(5) I membri eletti delle commissioni elettorali indicate ai paragrafi (3)-(4) devono essere eletti dopo l’indizione delle elezioni generali parlamentari, ma entro al massimo il 51.o giorno prima del giorno delle elezioni.
Art 24 Se l’elezione della commissione degli scrutatori o della commissione elettorale locale – per motivo del basso numero degli abitanti o per le regole di incompatibilità, oppure perché il consiglio municipale è impedito nel funzionamento – non avviene entro il termine prescritto nella legge, i membri vengono incaricati senza indugio dalla commissione elettorale locale in base all’iniziativa del responsabile dell’ufficio elettorale locale.
Art 25 (1) Oltre a quanto indicato nell’Art. 23, un ulteriore membro delle commissioni elettorali viene incaricato dall’organo che presenta candidature o liste nel collegio o dal candidato indipendente.
(2) I membri incaricati delle commissioni elettorali devono essere denunciati al presidente della commissione elettorale entro il 16.o giorno precedente al giorno delle elezioni.
Art 26 (1) L’incarico dei membri eletti della commissione elettorale è valido fino alla seduta di costituzione della commissione elettorale formata per le successive elezioni generali.
(2) L’incarico dei membri incaricati della commissione elettorale – ad esclusione a quanto indicato nel par. (3) – cessa con la pubblicazione del risultato definitivo delle elezioni.
(3) L’incarico dei membri della Commissione elettorale centrale nazionale incaricati ai sensi dell’Art. 25 dai partiti che costituiscono un gruppo di deputati alla seduta costitutiva del Parlamento dura fino alla data indicata al par. (1) o alla cessazione del gruppo di deputati. I partiti che non hanno incaricato un membro alla Commissione elettorale centrale nazionale ai sensi dell’Art. 25, ma hanno costituito un gruppo di deputati al Parlamento, possono incaricare un membro alla Commissione elettorale centrale nazionale il cui incarico dura fino alla data indicata al par. (1) o alla cessazione del gruppo di deputati.
(4) L’incarico del membro della commissione elettorale, oltre ai casi indicati ai punti (1)-(3) cessa:
a) se cessano le condizioni legali dell’incarico,
b) se la commissione elettorale ha stabilito l’incompatibilità del membro,
c) con disdetta,
d) con il ritiro dell’incarico,
Art 27 (1) Se il membro eletto della commissione elettorale muore o il suo incarico cessa per motivi indicati all’Art 26 (4), il suo posto viene preso dal un membro supplementare. In caso di mancanza di membro supplementare il consiglio municipale del comune della località, la giunta della capitale o della contea, oppure la commissione da loro incaricato, nel caso della Commissione elettorale centrale nazionale il Parlamento elegge un nuovo membro.
(2) Se il membro eletto della commissione elettorale muore o il suo incarico cessa per motivi indicati all’Art 26 (4), l’organizzazione di raccomandazione, il candidato indipendente o il gruppo di deputati possono incaricare un nuovo membro.
(3) Bisogna procedere secondo l’Art. 24 se per motivi ivi indicati non viene eletto il nuovo membro della commissione degli scrutatori o della commissione elettorale.
(4) Se il giorno delle elezioni il numero dei membri della commissione degli scrutatori è inferiore a cinque, il responsabile dell’ufficio elettorale locale completa la commissione dai membri supplementari o dai membri di un’altra commissione degli scrutatori.. Se in questo modo non è possibile completare la commissione degli scrutatori, il responsabile dell’ufficio elettorale territoriale provvede al completamento incaricando membri o membri supplementari della commissione degli scrutatori di un’altra località che hanno depositato il giuramento.
Art 28 (1) I membri della commissione elettorale depositano un giuramento di fronte al sindaco competente, al sindaco della capitale, al presidente della giunta della contea o al presidente del Parlamento. Il testo del giuramento viene determinato dall’allegato n 1.
(2) La commissione elettorale, dopo l’elezione dei membri e il deposito del giuramento, tiene una riunione costituente. Alla riunione costituente elegge tra i membri eletti il proprio presidente e vicepresidente.
(3) La commissione elettorale è rappresentato dal presidente Se la commissione elettorale non ha un presidente o il presidente è impedito nelle sue azioni, i compiti presidenziali vengono svolti dal vice.
(4) I diritti e gli obblighi dei membri eletti e incaricati sono uguali, l’unica differenza è che ai membri incaricati non spettano gettoni di presenza.

La decisione della commissione elettorale

Art 29 (1) La commissione elettorale funziona come un corpo, per la sua decisione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri e il voto con contenuto simile della maggioranza dei presenti. E’ possibile votare per il sì o per il no.
(2) La decisione della commissione elettorale deve essere stesa in una delibera indicando la motivazione. Anche l’opinione della minoranza deve essere trascritta nel verbale indicando anche i motivi.

Commissione degli scrutatori

Art 30 (1) La commissione degli scrutatori è composta almeno di 5 membri.
(2) La commissione degli scrutatori
a) controlla il locale delle votazioni, svolge le votazioni, provvede allo svolgimento legale delle stesse,
b) prende decisione nelle liti emerse nel corso delle elezioni,
c) conta i voti e stabilisce il risultato delle elezioni nel collegio,
d) propone alla commissione elettorale competente l’annullamento del risultato delle elezioni nel collegio se prende atto di infrazioni di legge tali che hanno influito in merito le elezioni,
e) compie un verbale sul risultato delle elezioni.

La commissione elettorale locale

Art 31 (1) La commissione elettorale locale è composta almeno di tre membri, alla località che dispone di un collegio almeno di cinque membri.
(2) L’ufficio elettorale locale:
a) decide sull’inserzione nel registro dei candidati, delle liste, delle organizzazioni di raccomandazione e sul respinto dello stesso,
b) sorteggia il numero d’ordine delle liste,
c) approva il contenuto di dati delle schede della località,
d) prende decisione sul ricorso presentato,
e) annulla il risultato delle elezioni se prende atto di infrazioni di legge tali che hanno influito in merito le elezioni,
f) in caso di numero uguale di voti sorteggia quale candidato ottiene il mandato,
g) stabilisce e pubblica il risultato delle elezioni,
h) emette la lettera d’incarico ai deputati e sindaci di sua competenza,
i) indice l’elezione parziale e stabilisce il termine come un giorno da calendario,
j) se viene a conoscere un’infrazione della legge prende l’iniziativa della decisione dell’organo competente,
k) indice le elezioni municipali locali di minoranza,
l) alle località che dispongono di un collegio provvede anche ai compiti della commissione degli scrutatori.

Commissione circoscrizionale elettorale parlamentare individuale

Art 32 (1) La commissione circoscrizionale elettorale parlamentare individuale è composta almeno di tre membri.
(2) La commissione circoscrizionale elettorale parlamentare individuale
a) decide sull’inserzione nel registro dei candidati, delle liste, delle organizzazioni di raccomandazione e sul respinto dello stesso,
c) approva il contenuto di dati delle schede del collegio,
c) prende decisione sul ricorso presentato,
d) annulla il risultato delle elezioni se prende atto di infrazioni di legge tali che hanno influito in merito le elezioni,
e) stabilisce e pubblica il risultato delle elezioni,
f) emette la lettera d’incarico al deputato parlamentare del collegio circoscrizionale individuale,
g) Propone l’indizione delle elezioni parziali presso la Commissione elettorale centrale nazionale.
h) se viene a conoscere un’infrazione della legge prende l’iniziativa della decisione dell’organo competente,

La commissione elettorale territoriale

Art 33 (1) La commissione elettorale territoriale è composta almeno di tre membri.
(2) L’ufficio elettorale territoriale
a) decide sull’inserzione nel registro delle liste e dei relativi candidati, della registrazione delle organizzazioni di raccomandazione e sul respinto dello stesso,
b) sorteggia il numero d’ordine delle liste,
c) approva il contenuto di dati delle schede del collegio,
d) prende decisione sul ricorso presentato,
e) annulla il risultato delle elezioni se prende atto di infrazioni di legge tali che hanno influito in merito le elezioni,
f) stabilisce e pubblica il risultato delle elezioni,
g) emette la lettera d’incarico ai deputati e sindaci di sua competenza,
h) se viene a conoscere un’infrazione della legge prende l’iniziativa della decisione dell’organo competente,

Commissione elettorale centrale nazionale

Art 34 (1) La commissione elettorale centrale nazionale è composta almeno di cinque membri.
(2) La Commissione elettorale centrale nazionale.
a) pubblica una posizione per l’interpretazione uniforme delle disposizioni giuridiche connesse alle elezioni e per formare una pratica giuridica uniforme; contro tale posizione non si può presentare alcun ricorso; la posizione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
b) decide sull’inserzione nel registro delle liste e dei relativi candidati, della registrazione delle organizzazioni di raccomandazione e sul respinto dello stesso,
c) sorteggia il numero d’ordine delle liste,
d) approva il contenuto di dati delle schede del referendum nazionale,
e) prende decisione sul ricorso presentato,
f) annulla il risultato delle elezioni se prende atto di infrazioni di legge tali che hanno influito in merito delle elezioni,
g) stabilisce quali organizzazioni di raccomandazione hanno ottenuto il limite di voti determinato per legge in %.
h) stabilisce chi ha ottenuto il mandato tra i candidati delle liste nazionali in base ai voti parziali accumulati a livello nazionale,
i) emette la lettera d’incarico ai deputati che hanno ottenuto il mandato,
j) stabilisce e pubblica il risultato delle elezioni cumulato a livello nazionale,
k) indice l’elezione dei deputati parlamentari e stabilsce il termine come un giorno da calendario,
l) se viene a conoscere un’infrazione della legge prende l’iniziativa della decisione dell’organo competente,
m) Dà un resoconto al Parlamento sulle elezioni generali dei deputati parlamentari, dei deputati comuncali e dei sindaci, e inoltre sul referendum.n) agisce in tutte le questioni che la legge manda nella sua competenza.

Gli uffici elettorali

Art 35 (1) Gli uffici elettorali sono organi che svolgono attività statali connesse alla preparazione, all’organizzazione, allo svolgimento delle elezioni, all’informazione imparziale dei candidati e delle organizzazioni che hanno raccomandato candidature, alla gestione dei dati elettorali, alla formazione delle condizioni tecniche, al controllo della sussistenza delle condizioni legali e del rispetto delle regole professionali.
(2) Presso ogni commissione elettorale – ad esclusione la commissione degli scrutatori – funziona un ufficio elettorale. Presso ogni commissione degli scrutatori un membro della commissione elettorale locale lavora come redattore di verbale.
(3) Il responsabile dell’ufficio elettorale locale e dell’ufficio elettorale della circoscrizione elettorale parlamentare individuale è il segretario competente, il responsabile dell’ufficio elettorale territoriale è il segretario responsabile.
Art 36 (1) I membri dell’ufficio elettorale vengono incaricati dal responsabile dell’ufficio elettorale, il responsabile ed i membri dell’Ufficio elettorale nazionale centrale vengono incaricati dal ministro degli interni per periodo indeterminato.
(2) Il responsabile dell'ufficio elettorale deposita un giuramento di fronte al responsabile dell’ufficio elettorale superiore. I membri dell’ufficio elettorale e il responsabile dell’Ufficio elettorale nazionale centrale depositano un giuramento prima del loro incarico. Il testo del giuramento viene determinato dall’allegato n 1.
Art 37 (1) Possono essere incaricati come membri dell’ufficio elettorale funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione.
(2) Non possono essere membri dell’ufficio elettorale deputati, il presidente della giunta della contea, sindaci, membri della commissione elettorale, candidati nella circoscrizione elettorale e i parenti di questi e membri dell’organo che presentano candidature nella circoscrizione.
(3) Se nei confronti del responsabile dell’ufficio elettorale si emerge un motivo d’esclusione, questi è impegnato a comunicarlo immediatamente al responsabile dell’ufficio superiore – il responsabile della Commissione elettorale nazionale centrale al ministro degli interni – che nomina il nuovo responsabile dell’ufficio. Il membro dell’ufficio elettorale deve immediatamente informare il responsabile dell’ufficio elettorale del motivo d’esclusione emerso nei suoi confronti, quest’ultimo lo esonera dall’incarico.
Art 38 (1) Compiti dell’ufficio elettorale:
a) emette una pubblicazione sul giorno della votazione, sulle informazioni relative alle elezioni, alla nomina e alla votazione, nonché sul numero necessario di raccomandazioni per la candidatura valida,
b) pubblica i nomi dei candidati delle circoscrizioni elettorali e delle organizzazioni di nomina, nonché il fatto della nomina indipendente,
c) pubblica i nomi dei membri delle commissioni elettorali e del responsabile dell’ufficio elettorale, l’indirizzo dell’ufficio degli organi elettorali,
d) organizza l’istruzione dei membri degli organi elettorali, garantisce l’informazione dei cittadini-elettori neutrale dal punto di vista dei partiti,
e) gestisce i sistemi informativi delle elezioni,
f) provvede ai compiti tecnici relativi al controllo delle raccomandazioni di candidati,
g) gestisce il programma informatico per scoprire la fraudolenza elettorale,
h) provvede allo svolgimento degli altri compiti determinati nel decreto del ministro degli interni,
(2) L’ufficio elettorale nell’ambito dei propri compiti può emettere pubblicazioni di utilità pubblica.
Art 39 (1) L’attività professionale degli uffici elettorali viene controllata dal ministro degli interni tramite il responsabile dell’Ufficio elettorale nazionale centrale.
(2) Possono dare ordini diretti in connessione ai compiti determinati nella presente legge il responsabile dell’Ufficio elettorale nazionale centrale ai responsabili degli altri uffici elettorali, il responsabile dell’ufficio elettorale territoriale sul suo territorio di competenza ai responsabili dell’ufficio elettorale circoscrizione parlamentare uninominale e al responsabile dell’ufficio elettorale locale, il responsabile dell’ufficio elettorale circoscrizionale parlamentare uninominale sul suo territorio di competenza al responsabile dell’ufficio elettorale locale.
(3) Il sindaco, il consiglio municipale, la giunta ed i funzionari di questa non possono dare ordini in connessione alla preparazione e allo svolgimento delle elezioni al responsabile e ai membri dell’ufficio elettorale.

CAPITOLO 6
LA CAMPAGNA ELETTORALE

Il periodo della campagna

Art 40 (1) La campagna elettorale dura dall’indizione delle elezioni fino alle ore 0 del giorno precedente alle elezioni.
(2) Dalle ore 0 del giorno precedente alle elezioni fino alla terminazione delle elezioni non si può condurre campagna (silenzio di campagna).

Infrazione del silenzio di campagna

Art 41 E’ considerata infrazione del silenzio di campagna l’influenza della volontà elettorale dei cittadini-elettori, in particolare modo: prestazioni gratuite offerte ai cittadini-elettori da parte del candidato o dell’organizzazione di candidature (trasporto organizzato alle elezioni, bevande, cibo), distribuzione di insegne, bandieri, simboli del partito o di oggetti con la foto o nome del candidato, collocamento di manifesti elettorali (di seguito: manifesti), divulgazione di informazioni in via elettronica o in altro modo atte a influire la volontà elettorale.

I manifesti

Art 42 (1) Fino alla fine della campagna elettorale le organizzazioni di raccomandazione ed i candidati possono preparare manifesti senza permesso. Il manifesto è considerato un prodotto di stampa che può essere fabbricato senza permesso e denuncia. Sotto altri aspetti per il manifesto bisogna applicare le norme relative alla stampa.
(2) Manifesti – rispettando le esclusioni indicate sotto i punti (3)-(6) – possono essere collocati senza limitazioni.
(3) E’ possibile collocare manifesti sul muro e sul recinto di palazzi esclusivamente con il permesso del proprietario, del locatario o – in caso di immobili di proprietà statale o comunale – di chi esercita il diritto di gestione patrimoniale.
(4) Il comune locale, nella capitale il municipio vieta in un decreto di protezione dei monumenti e dell’ambiente il collocamento di manifesti su determinati palazzi pubblici o su parti determinate di territori pubblici. Su palazzi dove all’interno funziona un’autorità statale o comunale e all’interno di questi palazzi è vietato collocare manifesti.
(5) Per il collocamento di apparecchi autonomi di pubblicità al servizio della campagna elettorale bisogna applicare le norme sull’utilizzo del territorio pubblico.
(6) Il manifesto deve essere collocato in modo che non copra il manifesto di altri candidati o organizzazioni di raccomandazione e che possa essere tolto senza danneggiamenti. I manifesti devono essere tolti entro i 30 giorni successivi alle elezioni da chi li ha collocati o nell’interesse di chi sono stati collocati.

Comizio

Art 43 (1) I comizi elettorali sono pubblici: L’organizzatore del comizio provvede al mantenimento dell’ordine.
(2) Per la campagna elettorale gli organi pubblici e comunali del Bilancio dello stato possono rendere a disposizione delle organizzazioni di raccomandazione locali e attrezzature necessari a condizioni uguali. E’ vietato condurre campagna elettorale e tenere comizi elettorali in palazzi dove funzionano autorità statali o comunali, ad esclusione le località con meno di cinquecento abitanti a condizione che non ci siano altri palazzi disponibile all’uso della comunità.

Trasmissione radio e televisiva

Art 44 (1) Nel periodo di campagna i media possono pubblicare pubblicità politiche alle organizzazioni di raccomandazione e ai candidati a condizioni uguali. E’ vietato collegare la pubblicità politica con opinioni e spiegazioni con valutazione.
(2) Per la partecipazione delle media nella campagna elettorale sotto altri aspetti bisogna applicare le disposizioni della legge sulla radio e televisione.

Servizio di informazioni

Art 45 (1) L’ufficio centrale di registrazione di dati personali e di indirizzi consegna il nome e cognome e l’indirizzo dei cittadini-elettori inclusi nell’elenco di nominativi alle organizzazioni di raccomandazione, per loro richiesta e dietro pagamento, dopo il 20.o giorno precedente al giorno delle elezioni e a condizioni uguali. E’ possibile chiedere il raggruppamento dei dati per sesso, età o indirizzo.
(2) Il responsabile dell’ufficio elettorale locale, per richiesta scritta del candidato e dell’organizzazione di raccomandazione, dopo il 20.o giorno precedente alle elezioni, consegna al candidato o all’organizzazione di raccomandazione una copia dell’elenco dei nominativi posto per la visione pubblica, dietro pagamento, a condizioni uguali e al massimo con raggruppamento per circoscrizione elettorale.
(3) I dati consegnati in base ai punti(1) e (2) possono essere utilizzati esclusivamente per scopi della campagna elettorale. E’ vietato utilizzare questi elenci per obiettivi diversi, consegnarli a persone, organizzazioni che non ne hanno il diritto, o ad altri candidati o organizzazioni di raccomandazione. I dati della comunicazione di informazioni devono essere distrutti il giorno delle elezioni, il relativo verbale deve essere consegnato entro tre giorni all’organizzazione che ha consegnato le informazioni.
(4) Per la campagna elettorale, oltre al responsabile dell’ufficio elettorale locale e l’ufficio centrale di registrazione di dati personali e indirizzi, altri organi pubblici o comunali non possono consegnare dati personali dai propri registri alle organizzazioni di raccomandazione. 

CAPITOLO 7
RACCOMANDAZIONE

Art 46 (1) E’ possibile proporre candidati su quietanza di raccomandazione. Le quietanze di raccomandazione devono essere inviate ai cittadini-elettori insieme agli avvisi.
(2) Può raccomandare un candidato il cittadino-elettorale la cui residenza si trova nella circoscrizione elettorale.
(3) E’ possibile raccomandare un candidato fino al 23.o giorno precedente alle elezioni.
(4) La raccomandazione non può essere ritirata.
Art 47 (1) E’ possibile raccomandare un candidato sulla quietanza di raccomandazione consegnando la quietanza di raccomandazione compilata al candidato o al rappresentante dell’organizzazione di raccomandazione.
(2) La quietanza di raccomandazione consegnata ai cittadini-elettori include la denominazione delle elezioni. Il cittadino-elettore raccomandante pone sulla quietanza di raccomandazione il proprio nome e cognome, l’indirizzo, il numero d’identificazione personale, il nome e cognome della persona raccomandata, il nome dell’organizzazione di raccomandazione e il fatto di raccomandazione indipendente. Il cittadino-elettore firma di proprio pugno la quietanza di raccomandazione.
Art 48 (1) Possono essere raccolte le quietanze di raccomandazione a qualsiasi posto ad esclusione quanto indicato al punto (2) senza molestare i cittadini-elettori.
(2) Non si può raccogliere le quietanze di raccomandazione:
a) al posto di lavoro durante l’orario di lavoro o durante lo svolgimento di obbligo di esecuzione di lavoro derivante da un rapporto di lavoro o da un altro rapporto giuridico connesso allo svolgimento di lavoro,
b) da persone in servizio preso le forze armate o gli organi di polizia presso il luogo del servizio o durante lo svolgimento del servizio,
c) su mezzi di trasporto pubblico,
d) negli uffici degli organi statali e comunali locali.
(3) E’ vietato dare o promettere vantaggi al raccomandante o ad altre persone con rispetto al raccomandante oppure chiedere o accettare vantaggio o promessa di vantaggio per la raccomandazione.

Candidati comuni

Art 49 (1) E’ possibile presentare candidature comuni su quietanza di raccomandazione sulla quale sono indicate tutte le organizzazioni di raccomandazione che presentano candidature comuni.
(2) Se più organizzazioni di raccomandazione presentano comunemente una candidatura di seguito, dal punto di vista delle elezioni, sono considerate un’organizzazione di raccomandazione.

Raccomandazione invalida

Art 50 (1) La raccomandazione è invalida se
a) non è stata consegnata sulla quietanza ufficiale di raccomandazione,
b) non è stata consegnata sulla quietanza ufficiale di raccomandazione compilata secondo l’Art 47 (2),
c) è stata raccolta infrangendo le regole di raccomandazione.
(2) Chiunque ha raccomandato lo stesso candidato diverse volte, ogni sua raccomandazione è considerata nulla.
(3) Chiunque ha raccomandato più candidati, ogni sua raccomandazione è considerata nulla.

Annuncio dell’organizzazione di raccomandazione

Art 51 (1) L’organizzazione di raccomandazione che intende a presentare candidature o liste, deve essere annunciata con la copia autenticata della registrazione presso il tribunale come segue:
a) presso la Commissione elettorale nazionale centrale se l’organizzazione di raccomandazione intende presentare candidature o liste in più contee o nella capitale e in una contea, 
b) presso la Commissione elettorale territoriale se l’organizzazione di raccomandazione intende presentare candidature o liste solo in una contea o nella capitale, ma in più circoscrizioni elettorali parlamentali uninominali, 
c) presso la Commissione elettorale circoscrizionale parlamentare uninominale o presso la commissione elettorale locale se l’organizzazione di raccomandazione intende presentare candidature solo in una circoscrizione elettorale parlamentare uninominale o in una località. 
(2) L’Ufficio elettorale nazionale centrale tiene un registro sulle organizzazioni di raccomandazione denunciate e incluse nel registro.
(3) Possono presentare candidature o liste solo le organizzazioni di raccomandazione denunciate secondo il punto (1) e registrate secondo l’Art 55.

Annuncio del candidato

Art 52 (1) Il candidato deve essere annunciato entro al massimo il 23.o giorno precedente alle elezioni con la consegna delle quietanze di raccomandazione alla commissione elettorale competente.
(2) L’annuncio deve includere il nome e cognome del candidato, il numero d’identità personale, l’indirizzo d’abitazione e la sua dichiarazione che indica che
a) ha il diritto al voto,
b) accetta la raccomandazione,
c) non ha funzione tale che sia incompatibile con l’incarico di deputato o di sindaco, oppure nel caso della sua elezione disdice a tale funzione.
(3) Se nella circoscrizione vogliono partecipare alle elezioni due o più cittadini-elettori con lo stesso nome e cognome, la persona denunciata successivamente deve provvedere ad essere distinguibile dal candidato precedentemente annunciato con l’indicazione di una lettera o del secondo nome.

Annuncio della lista

Art 53 (1) La lista deve essere annunciata consegnando il certificato compilato ai sensi dell’Art 55 (1) che dimostri il numero di candidati necessario alla presentazione di una lista o l’annuncio o la registrazione della stessa.
(2) Le disposizioni dell’Art 52 (2) devono essere applicate anche per i candidati indicati su lista.
(3) Sulla lista possono essere indicati al massimo tre volte più candidati rispetto ai mandati raggiungibili con la stessa. L’ordine dei candidati indicati sulla lista viene determinato dall’organizzazione di raccomandazione, questo non può essere modificato posticipatamente. Se un candidato si elimina dalla lista, prende il suo posto il candidato successivo sulla stessa.

Controllo delle raccomandazioni

Art 54 (1) La commissione elettorale competente deve controllare le raccomandazioni.
(2) Il controllo delle raccomandazioni include il controllo del numero, di quanto è indicato nell’Art. 46 (2) e nell’Art 50 (1), punti a), b) e (2)(3), nonché l’identificazione dei cittadini-elettori che hanno consegnato la quietanza di raccomandazione.

Registrazione dell’organizzazione di raccomandazione, del candidato e della lista

Art 55 (1) L’ufficio elettorale emette un certificato sulla denuncia dell’organizzazione di raccomandazione, del candidato e della lista, la commissione elettorale emette il certificato sulla loro registrazione.
(2) La commissione elettorale competente inserisce nel registro entro tre giorni dalla denuncia ogni organizzazione di raccomandazione, candidato e lista conforme alle condizioni legali.
Art 56 (1) La commissione elettorale respinge la registrazione dell’organizzazione di raccomandazione, se questa non risponde ai requisiti della legge.
(2) La commissione elettorale respinge la registrazione del candidato se la raccomandazione non è conforme ai requisiti di legge o il candidato non ha presentato le dichiarazioni prescritte per legge.
(3) La commissione elettorale respinge la registrazione della lista se la raccomandazione non risponde ai requisiti della legge.

Disposizioni relative al candidato

Art 57 Se un cittadino-elettore, nell’ambito di un tipo di raccomandazione viene raccomandato come candidato a diversi luoghi, entro al massimo il 19.o giorno precedente alle elezioni deve dichiarare quale raccomandazione accetta.
Art 58 Il candidato si elimina se prima dell’inizio delle elezioni disdice per iscritto alla raccomandazione, perde il proprio diritto al voto o muore. Il nome del candidato eliminato deve essere cancellato dalla registrazione dei candidati e dalle schede elettorali.

Tutela dei dati relativi alla raccomandazione

Art 59 (1) E’ vietato preparare copie delle quietanze di raccomandazione. Il registro tecnico tenuto per determinare la validità della raccomandazione non può essere considerato una copia.
(2) I dati della raccomandazione relativi alla persona raccomandante non sono pubblici. In caso di ricorso relativo alla raccomandazione i dati della quietanza di raccomandazione e il registro tecnico possono essere controllati dalla commissione elettorale, dall’ufficio elettorale competente o dal tribunale.
(3) L’ufficio elettorale competente il giorno delle elezioni distrugge le quietanze di raccomandazione ed il registro tecnico.
(4) La commissione elettorale può controllare la competenza di raccomandazione dell’organizzazione di raccomandazione nel registro del tribunale delle organizzazioni sociali.
Art 60 Il candidato deve distruggere le quietanze di raccomandazione non presentate entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine del periodo di presentazione; deve redigere un verbale su questo fatto. Il verbale va consegnato alla commissione elettorale entro tre giorni.

CAPITOLO 8
LA VOTAZIONE

Data e luogo della votazione

Art 61 (1) E’ possibile votare il giorno della votazione dalle ore 6.00 fino le ore 19.00. Se le circostanze locali lo rendono necessario, la commissione elettorale locale o la commissione elettorale circoscrizionale parlamentare uninominale può ordinare che la votazione inizi alle ore 5.00.
(2) E’ possibile votare esclusivamente personalmente e – con le eccezioni indicate per legge – soltanto nel locale di votazione indicato secondo la residenza del cittadino-elettore.
(3) Per rendere possibile la votazione ai cittadini-elettori impediti nello spostamento – per richiesta – almeno due membri della commissione degli scrutatori lo visita con urna mobile.
(4) Il locale di votazione durante il tempo di votazione non può essere chiuso, la votazione non può essere prolungata o sospesa – ad esclusione gli eventi straordinari. Se il giorno della votazione il numero dei membri della commissione degli scrutatori scende sotto i tre, o la votazione viene impossibilitata per motivi esterni insormontabili, i presenti sono tenuti a sospendere immediatamente la votazione, chiudere l’urna ed i documenti e avvisare immediatamente il responsabile dell’ufficio elettorale locale sul fatto della sospensione per poter continuare la votazione tra condizioni legali.
Art 62 (1) Il locale delle votazioni non può essere in edificio d’uso del candidato o dell’organizzazione di raccomandazione.
(2) In ogni locale di votazione bisogna realizzare il numero necessario, ma almeno due cabine di votazione per svolgere la votazione in modo indisturbato. Bisogna collocare una penna per la votazione nella cabina di votazione.
(3) Per la votazione in ogni locale di votazione bisogna collocare due o più urne.

Inizio della votazione

Art 63 Dopo il collocamento dei documenti e moduli di votazione fino all’inizio della stessa, oltre ai membri della commissione degli scrutatori e della commissione elettorale altre persone non possono trovarsi nel locale della votazione.
Art 64 (1) La commissione degli scrutatori esamina lo stato delle urne prima dell’inizio della votazione, nella presenza del cittadino-elettore che vota per primo e che non può essere membro della commissione degli scrutatori. Il risultato dell’esame deve essere indicato nel verbale della votazione.
(2) Le urne devono essere chiuse nella presenza del cittadino-elettore che vota per primo in modo che da queste, senza il loro smontaggio, non si possano essere prese le schede di votazione. Dopo questo la commissione degli scrutatori colloca un foglio di controllo nell’urna che indica l’ora del collocamento del foglio di controllo, la firma dei membri presenti della commissione degli scrutatori e del cittadino-elettore che vota per primo.

Modo della votazione

Art 65 (1) Il presidente della commissione degli scrutatori risponde del mantenimento dell’ordine il giorno della votazione nel locale della votazione e ai suoi dintorni, la sua misura relatva al mantenimento dell’ordine è obbligatoria a tutti.
(2) Durante il periodo di votazione i cittadini-elettori possono trovarsi nel locale di votazione soltanto per il tempo necessario all’esercizio del diritto al voto.
Art 66 (1) Nel locale di votazione possono votare i cittadini-elettori indicati nella lista degli elettori e quelli che la commissione degli scrutatori aggiunge alla lista.
(2) La commissione degli scrutatori, in base ad un documento adeguato per la determinazione dell’identità personale e dell’indirizzo, determina l’identità personale della persona che intende a votare e se questa è segnalata sulla lista dei nominativi. La commissione degli scrutatori include nella lista dei nominativi il cittadino-elettore che 
a) ha un certificato,
b) certifica che la sua residenza è sul territorio della sezione elettorale a condizione che non sia indicato nel registro dei cittadini maggiorenni non aventi diritto di voto,
(3) La commissione degli scrutatori respinge il cittadino-elettore che non riesce certificare al modo dovuto la propria identità personale e l’indirizzo d’abitazione e chi – in mancanza delle condizioni legali – non può essere assunto sulla lista dei nominativi. La commissione degli scrutatori tiene un registro di queste persone.
Art 67 (1) Se non ci sono ostacoli della votazione, la commissione degli scrutatori consegna al cittadino-elettore la scheda di votazione e lo timbra in presenza del cittadino-elettore.
(2) La commissione degli scrutatori in caso di necessità e senza influire il cittadino-elettore spiega il modo della votazione.
(3) Se un candidato viene eliminato dopo la preparazione delle schede di votazione, la commissione degli scrutatori è tenuta a comunicare questo fatto ai cittadini-elettori su un manifesto collocato nel locale di votazione, o in caso di necessità verbalmente. Il nome del candidato eliminato deve essere cancellato sulla scheda di votazione.
(4) Il cittadino-elettore certifica il ricevimento della scheda di votazione con la firma posta di proprio pugno. Al posto del cittadino-elettore che non sa scrivere firmano l’elenco dei nominativi due membri della commissione degli scrutatori indicando questo fatto.
Art 68 (1) Per la compilazione della scheda di votazione la cabina di votazione è alla disposizione dei cittadini-elettori. Il cittadino-elettore non può essere obbligato all’uso della cabina di votazione.
(2) Durante la compilazione della scheda di votazione può trovarsi nella cabina di votazione soltanto la persona che vota. Il cittadino-elettore che non sa leggere o che per deficienza corporale o per altri motivi è impedito nella votazione può utilizzare l’assistenza di un altro cittadino-elettore, in mancanza di questo dell’assistenza comune di due membri della commissione degli scrutatori.
Art 69 (1) E’ possibile votare in modo valido soltanto per il candidato, per la lista, per il quesito referendario indicato/a sulla scheda di votazione (in questo paragrafo denominati: candidato). I campioni delle schede di votazione sono determinati dagli allegati 2-9.
(2) E’ possibile votare per il candidato con due linee incrociate poste con penna nel circolo segnalato sotto, sopra o accanto il nome del candidato.
(3) E’ invalida la scheda di votazione che
a) non è stata timbrata con il timbro ufficiale,
b) include più voti rispetto a quanto è stato determinato nella legge.
(4) E’ invalido il voto che
a) è stato consegnato su una scheda invalida ai sensi del punto (3),
b) non è stato consegnato ai sensi del punto (2),
c) è stato consegnato per un candidato eliminato.
(5) La validità del voto, se questo è conforme agli altri requisiti, non è influenzata dal fatto se sulla scheda è stata fatta una qualsiasi osservazione, è stato cambiato l’ordine dei candidati, è stato cancellato il nome del candidato o è stato aggiunto un nome.
Art 70 (1) Il cittadino-candidato inserisce la scheda di votazione in una busta, quindi infila la busta di fronte alla commissione degli scrutatori nell’urna.
(2) Se il cittadino-elettore, prima di inserire la busta nell’urna, segnala di aver sbagliato la compilazione della scheda di votazione, la commissione degli scrutatori la ritira, emette una nuova scheda al posto della prima e registra nel verbale questo fatto. La commissione può emettere una nuova scheda di votazione solo una volta per persona.
Art 71 (1) Il presidente della commissione degli scrutatori chiude il locale di votazione alle ore 19.00. I cittadini-elettori che si trovano nel locale di votazione o nell’anticamera dello stesso possono ancora votare. Dopo questo la commissione degli scrutatori chiude la votazione.
(2) Non si può accettare voti dopo la chiusura della votazione.

 

CAPITOLO 9
SPOGLIO COMPLESSIVO DEI VOTI


Computo dei voti


Art 72 (1) I membri presenti della commissione degli scrutatori sono tenuti a spogliare insieme tutte le schede di votazione.
(2) La commissione degli scrutatori prima include in volumi separati le schede di votazione non utilizzate e quelle sbagliate e li chiude in modo tale che senza danneggiare il timbro non si possa prenderne o inserire schede di votazione.
(3) La commissione degli scrutatori prima di aprire l’urna controlla l’integrità della stessa, quindi la apre, controlla la sussistenza del foglio di controllo e confronta il numero delle schede di votazione con il numero delle persone che hanno votato nella sezione elettorale. Per determinare il risultato dell’elezione conteggia le schede di votazione che si trovano nell’urna, non prende in considerazione le buste vuote buttate nell’urna.
(4) Dopo questo la commissione degli scrutatori mette in un gruppo separato e calcola le schede di votazione invalide. Indica il motivo dell’invalidità sul retro delle schede di votazioine, i membri della commissione degli scrutatori firmano la nota. Include in un volume separato le schede di votazione invalide e chiude il volume in modo tale che senza danneggiare il timbro non si possa prenderne o inserire schede di votazione. Sui volumi bisogna scrivere il numero d’ordine della sezione elettorale e il numero delle schede di votazione incluse.
(5) Se la commissione degli scrutatori stabilisce che è stata collocata nell’urna una scheda di votazione di voto di una persona che nella determinata sezione elettorale non ha il diritto al voto, dai voti validi dati ai candidati – in conformità al numero dei votanti senza di averne diritto – dichiara invalido un voto per candidato.
(6) Le schede di votazione valide vanno conteggiate separatamente per candidato e quindi bisogna formare i volumi secondo il punto (4). Sul volume separatamente per ogni candidato bisogna scrivere il numero dei voti validi.
(7) Se la differenza tra i voti ottenuti dai due candidati con il maggior numero di voti non supera l’un percento del numero dei voti validi dati per tutti i candidati, o la differenza tra i voti è inferiore al numero dei voti invalidi, la commissione degli scrutatori è tenuta a calcolare ripetutamente i voti validi e invalidi. Il calcolo ripetuto va effettuato fino a che il risultato non sia uguale a quello di un conteggio precedente. Nel verbale va registrato questo risultato e il fatto del calcolo ripetuto.

Determinazione del risultato

Art 73 (1) La commissione degli scrutatori, dopo il conteggio dei voti, stabilisce il risultato delle elezioni nella sezione elettorale.
(2) La commissione elettorale competente, in base ai verbali delle commissioni degli scrutatori, effettua il calcolo complessivo dei voti e determina il risultato delle elezioni entro al massimo il giorno successivo alla votazione.

Verbale

Art 74 (1) Bisogna redigere un verbale sul conteggio dei voti e sulla determinazione del risultato della sezione elettorale e delle elezioni. Il verbale non può essere preparato con matita.
(2) I verbali vanno preparati in tre copie e devono essere firmati dai membri presenti della commissione elettorale.
(3) La commissione elettorale competente, per loro richiesta, consegna una copia del verbale ai candidati o al loro rappresentante. Dopo la preparazione delle copie il presidente della commissione elettorale autentica le stesse con timbro e firma.
Art 75 (1) La commissione degli scrutatori trasporta senza indugio all’ufficio elettorale locale i verbali, i documenti elettorali, i moduli e le schede di votazione insieme all’urna.
(2) Una copia dei verbali può essere visionata presso l’ufficio elettorale competente i tre giorni successivi alle elezioni.
(3) Le schede di votazione vanno collocate nell’ufficio del sindaco in presenza dei membri della commissione elettorale competente e vanno mantenute per 90 giorni in modo tale che non siano raggiungibili per persone non competenti. In caso di ricorso connesso al risultato delle elezioni, le schede di votazione in questione vanno mantenute fino alla chiusura valida della questione. Dopo 90 giorni i documenti elettorali – esclusi i verbali – vanno distrutti.
(3) Scaduti i 90 giorni le prime copie dei verbali vanno consegnate agli archivi competenti.

Foglio di dati

Art 76 (1) Il redattore del verbale della commissione di scrutatori compila un foglio di dati senza indugio sul risultato del primo calcolo dei voti, trasmette il contenuto di dati dello stesso con urgenza all’Ufficio elettorale nazionale centrale tramite l’ufficio elettorale locale, l’uffico elettorale circoscrizionale parlamentare uninominale e l’ufficio elettorale territoriale.
(2) Gli uffici elettorali pubblicano i dati informativi dei risultati non autentici delle elezioni.

CAPITOLO 10
RIMEDI GIURIDICI

Regole generali dei rimedi giuridici

Art 77 (1) Il candidato, l’organizzazione di raccomandazione, il cittadino-elettore o la persona giuridica interessato/a può presentare un reclamo facendo riferimento all’infrazione delle leggi elettorali(2) E’ possibile presentare un ricorso contro la decisione di valutazione e contro le altre decisioni della commissione elettorale.
(3) Il reclamo e il ricorso contro la relativa decisione della commissione degli scrutatori deve essere presentato alla commissione elettorale competente. Gli altri ricorsi devono essere presentati alla commissione elettorale che ha preso la decisione reclamata, quest’ultima deve presentare per valutazione sia i reclami che gli altri documenti entro al massimo il giorno successivo al ricevimento alla commissione elettorale competente alla valutazione o al tribunale.
Art 78 (1) Il reclamo e il ricorso (di seguito insieme: ricorso) deve essere presentato in modo che arrivi entro al massimo tre giorni dall’attività o dalla decisione reclamata. La commissione elettorale e il tribunale che valuta il ricorso prende la decisione entro tre giorni dall’arrivo del ricorso presentato.
(2) Il ricorso deve includere l’indicazione delle prove dell’infrazione della legge e l’indirizo d’avviso della persona che ha presentato il ricorso. Il ricorso presentato con mancanze deve essere respinto senza un esame in merito.
(3) La commissione elettorale ascolta la persona che ha presentato il ricorso. In questo caso bisogna rendere possibile la dichiarazione personale anche per la parte di controinteresse.
(4) Il tribunale decide sul ricorso fuori causa, con un consiglio composto di tre giudici ufficiali. Nel procedimento presso il tribunale è obbligatorio avere la rappresentanza legale. Il tribunale ascolta il rappresentante della commissione elettorale che ha preso la decisione reclamata e la persona che ha presentato il ricorso.
Art 79 (1) Se la commissione elettorale o il tribunale dà corso al ricorso
a) cambia la decisione che infrange la legge o
b) annulla la decisione illegittima e fa ripetere il procedimento elettorale o una sua parte.
(2) La decisione della commissione elettorale e del tribunale deve essere comunicata alle persone interessate e alla commissione elettorale competente il giorno della presa della decisione. Contro la decisione del tribunale non è possibile chiedere ulteriore rimedio giuridico.
Art 80 (1) Sui ricorsi presentati contro le decisione di competenza della commissione elettorale [Art. 30. (2). a) e b)] decide la commissione elettorale locale o territoriale competente. Sul ricorso contro la decisione della commissione elettorale decide il tribunale della capitale o della contea.
(2) Sul ricorso contro la decisione della commissione elettorale locale non rientrante il contenuto del punto (1) – incluse le decisioni prese in base all’Art 31 (2) l) – decide la commissione elettorale territoriale competente. Sul ricorso contro la decisione della commissione elettorale territoriale decide il tribunale della capitale o della contea.
(3) Sul ricorso contro le decisioni della commissione elettorale territoriale non rientranti i punti (1)-(2) decide la Commissione elettorale nazionale centrale.
(4) Sul ricorso contro la decisione della Commissione elettorale nazionale centrale decide il Tribunale supremo.
Art 81 Le regole generali del rimedio giuridico devono essere applicate nei procedimenti di rimedio giuridico connessi alla composizione dell’elenco dei nominativi e contro la decisione della commissione elettorale che determina il risultato devono essere applicate con le modifiche indicate negli Art 82-85.

Rimedio relativo alla composizione dell’elenco dei nominativi

Art 82 (1) Possono essere presentati dei ricorsi sull’omissione dal o sull’assunzione nell’elenco dei nominativi durante il periodo di visione pubblica dell’elenco dei nominativi. Il cittadino cancellato dall’elenco dei nominativi ai sensi dell’Art 16 (4) o (5) può presentare un ricorso entro i tre giorni successivi dal ricevimento del relativo avviso.
(29 Il ricorso deve essere presentato al responsabile dell’ufficio elettorale locale che prende la decisione sul ricorso entro tre giorni. Il cittadino-elettore può contestare la respinta del ricorso con ricorso entro tre giorni dalla comunicazione presso il tribunale locale competente, a Budapest presso il Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale delle circoscrizioni di Pest). Il tribunale procede in qualità giudice autonomo.
(3) Se il tribunale ritiene che il ricorso sia basato, ordina la modifica dell’elenco dei nominativi, in caso opposto respinge il ricorso.
Art 83 La decisione del responsabile dell’ufficio elettorale locale e la decisione del tribunale va comunicata alla persona interessata e alla persona che ha presentato il ricorso, la decisione del tribunale va comunicata anche al responsabile dell’ufficio elettorale locale.

Rimedio giuridico contro la decisione della commissione elettorale determinante il risultato

Art 84 Il ricorso contro le decisione della commissione degli scrutatori che determina il risultato della sezione elettorale [Art. 73. (1)] può essere presentato solo insieme al ricorso contro la decisione della commissione elettorale che determina il risultato delle elezioni.
Art 85 (1) E’ possibile presentare un ricorso contro la decisione della commissione elettorale che stabilisce il risultato delle elezioni con riferimento 
a) al fatto che la decisione della commissione degli scrutatori che determina il risultato della sezione elettorale infrange la legge, o
b) all’infrazione delle regole relative al calcolo complessivo dei risultati delle sezioni elettorali e alla determinazione del risultato elettorale
in modo che questo arrivi alla commissione elettorale che ha preso la decisione contestata entro al massimo il giorno successivo alla decisione della commissione elettorale.
(2) La commissione elettorale competente alla valutazione del ricorso decide sul ricorso entro al massimo il giorno successivo al suo arrivo. Il ricorso contro la decisione della commissione elettorale deve essere presentato in modo che questo arrivi alla commissione elettorale che ha preso la decisione contestata entro al massimo il giorno successivo alla decisione della commissione elettorale. Il tribunale decide del ricorso entro al massimo il giorno successivo all’arrivo.

SECONDA PARTE
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPITOLO 13
REFERENDUM NAZIONALE

Art 116 Le disposizioni dei capitoli 1-10 e dell’Art 89 devono essere applicate al referendum nazionale con le deroghe indicate sotto questo capitolo.

Proposta di referendum

Art 117 (1) La Commissione elettorale nazionale centrale autentica il foglio di raccolta firme conforme alle condizioni indicate nelle norme e il quesito referendario entro trenta giorni dalla presentazione.
(2) La decisione della Commissione Elettorale Nazionale centrale sull’autentica del foglio di raccolta firme e sul concreto quesito referendario deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale entro otto giorni.
Art 11 (1) Il giorno successivo alla scadenza del termine di rimedio giuridico di cui all’Art 130 (1) passato senza risultato, in caso di rimedio giuridico il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione d’approvazione della delibera d’autentica della Corte dei conti il responsabile dell’Ufficio elettorale nazionale centrale pone la clausola d’autentica sul campione del foglio di raccolta firme. La raccolta delle firme può essere iniziata con copie del foglio di raccolta provvisto di clausola d’autentica.
(2) In relazione alla raccolta delle firme vanno applicate le disposizioni dell’Art. 46 (2) e (4), dell’Art 48 e 50 (1), punto c), e (2), degli Art 54, 59 e 60 con le deroghe indicate nel presente capitolo.
(3) Ogni foglio di raccolta firme deve iniziare con il quesito referendario proposto. Le firme devono essere poste sulla stessa pagina del quesito.
(4) Sui fogli di raccolta firme, oltre alla firma posta di proprio pugno – per il controllo dell’autenticità della firma – bisogna indicare in modo leggibile il nome e cognome del proponente, il suo indirizzo e numero d’identificazione personale.
(5) Il cittadino pone la propria firma sul foglio di raccolta firme.
Art 118 bis (1) Se la raccolta delle firme non si termina entro il 41.o giorno precedente alle elezioni dei deputati parlamentari, dei deputati municipali locali e dei sindaci, i fogli inclusivi le firme raccolte fino a tale data devono essere consegnati alla Commissione elettorale nazionale centrale entro e non oltre il 40.o giorno precedente alle elezioni. La raccolta delle firme è sospesa nei periodi determinati nella Legge n 3 del 1998 sul referendum nazionale e sull’iniziativa popolare, Art 3 (2).
(2) Il 41.o giorno successivo alle elezioni il responsabile dell’Ufficio elettorale nazionale centrale pone una nuova clausola d’autentica sul campione del foglio di raccolta firme. La raccolta delle firme può essere continuata esclusivamente con copie del foglio di raccolta provvisto della nuova clausola d’autentica fino alla scadenza del termine determinato nella Costituzione, Art. 28/E.. Il periodo della sospensione non viene contato nel termine.
Art 119 (1) Il controllo delle firme significa la determinazione con metodi statistici e matematici del numero delle firme che possono essere considerate valide utilizzando i dati del registro di dati personali e di indirizzi d’abitazione dei cittadini-elettori che hanno firmato la proposta di referendum, nonché del registro dei cittadini maggiorenni non aventi il diritto al voto. Se i metodi statistici e matematici non rendono probabile la sussistenza del numero necessario di firme valide, il controllo delle firme prosegue con il controllo delle singole firme fino a quando si possa determinare senza dubbio la validità o l’invalidità dell’iniziativa.
(2) Nel corso del controllo delle firme il rappresentante delle persone che hanno presentato la proposta può essere presente.
(3) Il controllo delle firme deve essere terminato entro 45 giorni dalla presenza della proposta.
Art 120 (1) Se nel corso del controllo emerge il sospetto basato rispetto all’origine di determinate firme, e la validità o invalidità di tali firme influenza la validità dell’iniziativa, la Commissione elettorale nazionale centrale può controllare l’identità personale anche tramite il proprio ufficio centrale o l’organo territoriale di registro di dati personali e di indirizzi d’abitazione, oppure tramite il responsabile dell’ufficio elettorale locale.
(2) Nel caso del controllo dell’identità indicato al punto (1) il termine del controllo delle firme si prolunga di 30 giorni.
Art 121 I fogli di raccolta firme vanno distrutti decorsi 30 giorni dal controllo delle firme o dalla terminazione del procedimento di rimedio giuridico.

Ordinamento e indizione del referendum

Art. 122 (1) Il referendum deve essere indetto entro al massimo 35 giorni prima del giorno della votazione.
(2) Il referendum può essere indetto anche entro il periodo indicato al punto (1) se il presidente della repubblica già ha indetto un referendum per un altro quesito e fino al giorno di tale referendum mancano ancora più di 20 giorni e tenere il referendum del nuovo quesito allo stesso momento non mette in pericolo la legittimità dello svolgimento della votazione.
(3) La decisione sull’ordinazione del referendum e sull’indizione della data del referendum deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Art. 123 Al referendum l’elenco dei nominativi deve essere posto alla visione pubblica 18 giorni prima del giorno della votazione. I cittadini- elettori devono essere informati, con l'invio di comunicazione entro e non oltre il 16.o giorno precedente alla votazione, della loro introduzione alla lista degli elettori.

Organi elettori

Art 124 (1) Al referendum funzionano le seguenti commissioni elettorali:
a) commissione degli scrutatori,
b) la commissione elettorale locale che svolge i compiti della commissione degli scrutatori nelle località che dispongono di un collegio,
c) commissione elettorale territoriale,
d) Commissione elettorale centrale nazionale
(2) Al referendum funzionano i seguenti uffici elettorali:
a) ufficio elettorale locale,
b) ufficio elettorale circoscrizionale parlamentare uninominale,
c) ufficio elettorale territoriale,
d) Ufficio elettorale centrale nazionale
Art 125 (1) Alla commissione elettorale – ad esclusione la Commissione elettorale nazionale centrale – le persone che hanno presentato una proposta possono delegare un incaricato comune per commissione, i partiti che non hanno partecipato nella presentazione della proposta, ma hanno un gruppo di deputati parlamentari possono delegare ognuno un incaricato.
(2) Le organizzazioni che hanno presentato l’iniziativa come membri della Commissione elettorale nazionale centrale, ma non hanno un gruppo di deputati parlamentari possono delegare un incaricato.

La votazione

Art 126 (1) Nel corso della votazione, della determinazione del risultato e del rimedio giuridico ogni quesito posto sul referendum deve essere preso in considerazione separatamente.
(2) In caso di diversi quesiti, questi devono essere indicati sulla scheda di votazione secondo l’ordine dell’ordinazione del referendum, con numerazione continua.

Conteggio complessivo dei voti

Art 127 (1) Nell’applicazione dell’Art 72 il candidato deve essere interpretato come risposta.
(2) Se sono indicati diversi quesiti sulla scheda di votazione, i voti validi dati sulla scheda di votazione devono essere contati separatamente. Se il cittadino-elettore nell’ambito di un quesito ha votato per diverse risposte, questi voti sono invalidi, ma questo non influisce la validità della scheda di votazione. Le schede di votazione contenenti sia voti validi che non devono essere inserite in un volume separato. Sul volume bisogna indicare separatamente per ogni quesito e nell’ambito di questi per ogni risposta il numero dei voti validi.
Art 128 Il risultato del referendum viene stabilito dalla Commissione elettorale nazionale centrale in base ai verbali delle commissioni degli scrutatori e successivamente al loro arrivo.
Art 129 La Commissione elettorale nazionale centrale comunica il risultato del referendum al presidente della repubblica e al presidente del Parlamento, inoltre emette una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Rimedio giuridico

Art 130 (1) E’ possibile presentare un ricorso presso la Commissione elettorale nazionale centrale indirizzato alla Corte costituzionale contro la decisione della Commissione elettorale nazionale centrale sull’autentica del foglio di raccolta di firme e su una questione concreta entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione della decisione.
(2) E’ possibile presentare un ricorso presso la Commissione elettorale nazionale centrale indirizzato alla Corte costituzionale contro la decisione del Parlamento che ordina il referendum o che respinge l’ordinazione del referendum che deve essere ordinato obbligatoriamente entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione della decisione. La Commissione elettorale nazionale centrale informa senza indugio sulla presentazione del ricorso il presidente del Parlamento, in caso di ricorso presentato contro la delibera d’ordinazione di referendum anche il presidente della repubblica.
(3) La Corte costituzionale valuta il ricorso fuori ordine. La Corte costituzionale o conferma la decisione della Commissione elettorale nazionale centrale e del Parlamento o la annulla e ordina alla Commissione elettorale nazionale centrale o al Parlamento di svolgere un nuovo procedimento.
(4) Sui ricorsi presentati contro le decisioni di competenza della commissione degli scrutatori [Art 30 (2) a) e b)], inclusa la decisione della commissione elettorale locale presa in base all’Art 31 (2) l), decide la commissione elettorale locale competente. Sul ricorso contro la decisione della commissione elettorale territoriale decide il tribunale della capitale o della contea.