Legge n 20 del 1949
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA UNGHERESE
(pubblicazione d’estratto)



Art 28/B (1) L’oggetto del referendum e dell’iniziativa popolare nazionale può essere un argomento che appartiene alla competenza del Parlamento.
(2) Per l’approvazione della legge sul referendum e sull’iniziativa popolare nazionale è necessario il voto dei due terzi dei deputati presenti.
Art 28/C (1) Referendum nazionale può essere tenuto per prendere una decisione ovvero per esprimere l’opinione; il referendum viene ordinato o obbligatoriamente o dopo una valutazione.
(2) Deve essere tenuto un referendum nazionale per iniziativa di almeno 200 000 elettori.
(3) Se deve essere convocato un referendum nazionale, la decisione presa in base al referendum valido è obbligatoria al Parlamento.
(4) Può essere convocato un referendum nazionale in base ad una disposizione del Presidente della Repubblica, del Governo, da un terzo dei Deputati del Parlamento ovvero sulla base di una iniziativa di 100 000 elettori.
(5) Non può essere tenuto alcun referendum:
a) sul Bilancio dello stato, sul contenuto delle leggi sull’esecuzione del Bilancio dello stato, sulle specie di tasse e sulle imposte centrali, sui dazi doganali e sulle condizioni centrali delle tasse locali,
b) sugli obblighi derivanti dai contratti internazionali in corso di validità e sul contenuto delle leggi che includono tali obblighi,
c) sulle disposizioni della Costituzione relative al referendum ed alle iniziative popolari,
d) sulle questioni personali e di modifiche strutturali (trasformazione, cessazione) rientranti nella competenza del Parlamento,
e) sullo scioglimento del Parlamento, 
f) sul programma del Governo,
g) sulla dichiarazione di stato di guerra, di stato straordinario e di emergenza,
h) sull’utilizzo delle forze armate all’estero o all’interno dell’Ungheria,
i) sullo scioglimento del consiglio municipale del comune locale,
j) sull’esercizio dell’amnistia generale.
(6) Il referendum nazionale per decisione è valido se più della metà dei cittadini hanno depositato un voto valido ma almeno più di un quarto di tutti gli elettori hanno dato la stessa risposta alla domanda posta.
Art 28/D Un’iniziativa popolare nazionale può essere presentata almeno da 50 000 elettori. L’obiettivo dell’iniziativa popolare nazionale può essere quello che il Parlamento riporti al proprio ordine del giorno una questione di competenza dello stesso. Il Parlamento è obbligato a discutere la questione indicata nell’ambito dell’iniziativa popolare nazionale.
Art 28/E E’ possibile raccogliere firme in caso di iniziativa del cittadino per l’ordinamento di un referendum nazionale nell’arco di quattro mesi e nel caso di iniziativa popolare nazionale nell’arco di due mesi.

Art 30/A (1) Il Presidente della Repubblica
d) convoca le elezioni generali dei deputati parlamentari nazionali, dei deputati municipali locali e dei sindaci, nonché la data dell’elezione parlamentare europea e del referendum nazionale;

Art 70 (1) Ogni cittadino ungherese maggiorenne che viva sul territorio della Repubblica Ungherese ha il diritto di essere eletto alle elezioni parlamentari, dei municipi locali e dei municipi di minoranza ed inoltre di essere elettore se il giorno dell’elezione o del referendum si trova sul territorio del paese, ha inoltre il diritto di partecipare al referendum nazionale o locale a all’iniziativa popolare.
(2) Il diritto di eleggere alle elezioni dei deputati e dei sindaci dei municipi locali, nonché quello di partecipare al referendum e all’iniziativa popolare locale – in base ad una legge separata – spetta anche al cittadino non ungherese che vive sul territorio della Repubblica Ungherese come immigrato, se il giorno dell’elezione o del referendum si trova sul territorio del paese.
(3) Non ha diritto di voto chi è oggetto di una sentenza valida di tutela che limiti o escluda la capacità d’intendere e volere ovvero proibisca l’esercizio degli affari pubblici ovvero chi sia in corso di esecuzione di pena detentiva passata in giudicato ovvero il trattamento medicinale forzato, ordinato in modo valido secondo procedura penale.
(4) Ogni cittadino ungherese ha il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici ed inoltre ad avere uffici pubblici in conformità alle proprie abilità, preparazione e conoscenza professionale.
Art 79 Bisogna tenere un referendum nazionale decisivo sull’adesione della Repubblica Ungherese all’Unione Europea in conformità al contratto d’adesione. La data di tale referendum è: 12 aprile 2003. Il quesito referendario è il seguente: “Condivide che la Repubblica Ungherese diventi membro dell’Unione Europea?”